TRUST/1
Il trust: cos'è
Il trust è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari. Il trust è un istituto tipico degli ordinamenti anglosassoni che nasce in epoche passate non per dare vita ad un soggetto giuridicamente autonomo rispetto ai soggetti del trust, ma per instaurare fra essi un rapporto giuridico in grado di proteggere un patrimonio o di agevolarne il trasferimento post mortem. Ugualmente ai giorni nostri, la costituzione di un trust consente il raggiungimento di notevoli risultati pur se non dotato di autonoma personalità giuridica. Più esattamente l'atto di trust è un negozio giuridico che può essere istituito con atto tra vivi o testamento con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Il trust è particolarmente adatto a preservare un alto livello di riservatezza su ogni operazione con esso effettuata.
Un trust per ogni esigenza
Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.
Ogni situazione esige un tipo di trust. Le strutture di trust istituiti per diverse finalità possono quindi risultare sensibilmente diverse fra loro. Così come molto diverse possono essere le conseguenze, civili e tributarie, di ogni possibile assetto.
Le regole del trust
Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente (il soggetto che istituisce il Trust) nel quadro normativo di riferimento (Convenzione dell'Aja, leggi straniere sul trust, leggi italiane).
In Italia non esistono norme civilistiche sul trust. Ciò non impedisce di costituire trust nel nostro Paese. La Convenzione dell'Aja, infatti, consente l'ingresso dell'istituto del trust negli ordinamenti giuridici degli Stati aderenti, pur se carenti di specifiche norme in materia. Un trust "interno", cioè con soggetti e beni italiani, può fare riferimento espresso alla legge straniera sul trust che di volta in volta risulta più idonea, fra tante, alle finalità da raggiungere. La migliore opzione possibile presuppone la conoscenza di tutte le leggi estere in materia e la capacità di valutarne la compatibilità con il testo Convenzionale e con le norme imperative ed inderogabili dell'ordinamento italiano. Ciò premesso, il professionista redattore conserva ampi margini di manovra per l'inserimento di regole particolari rispondenti alle specificità dei vari casi. Di fondamentale importanza è la valutazione delle recenti norme tributarie italiane in materia di trust che spesso condizionano la valutazione e la scelta.
I soggetti del trust
I soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente tre: una è quella del disponente (o settlor o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata dall'amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili/immobili all'amministratore il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente. La terza è quella del beneficiario, espressa o implicita. Posizione eventuale è quella del guardiano (protector).
"Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, ad esempio, nel "trust autodichiarato" in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee), così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.). La coincidenza di più posizioni o ruoli in capo al medesimo soggetto rappresenta uno degli aspetti più delicati e problematici per la validità di un trust. Un maggior numero di ruoli e di soggetti per ciascun ruolo può invece realizzare un sistema di controlli sovrapposti o incrociati idonei a rendere un trust particolarmente sicuro e ricco di garanzie per chi in esso è portatore di interessi ed aspettative da tutelare. L'attività di amministrazione è non di rado assunta da società/compagnie/professionisti specializzati in gestioni patrimoniali in qualità di trustees. Le clausole del trust vincolano i soggetti di esso a comportamenti obbligati. Ciò vale principalmente per l'amministratore. Egli è responsabile personalmente per la cattiva gestione del trust e del relativo patrimonio. Il disponente può variamente graduare detta responsabilità in funzione del tipo di trust e degli eventuali legami di parentela.
Effetti del trust
Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all'amministratore, gestione vincolata e responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.
L'effetto principale di un trust valido è la separazione del patrimonio. I beni (di ogni genere: immobili, mobili, conti bancari, auto, imbarcazioni, ecc.) che costituiscono il patrimonio del trust godono di una protezione di legge (L.364/89 di ratifica della Convenzione internazionale) che determina l'impossibilità che essi vengano "attaccati" da terzi, ossia fatti oggetto di azioni giudiziarie da parte dei creditori dei soggetti del trust (disponente, amministratore, beneficiario, ecc.). Nello specifico, l'amministratore formalmente intestatario (ma sostanzialmente non proprietario) ha l'obbligo di tenere separati i beni del trust da quelli personali (con particolare riferimento ai beni mobili suscettibili di commistione) così da rendere in pratica realizzabile la protezione in argomento.
Il trust: cos'è
Il trust è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari. Il trust è un istituto tipico degli ordinamenti anglosassoni che nasce in epoche passate non per dare vita ad un soggetto giuridicamente autonomo rispetto ai soggetti del trust, ma per instaurare fra essi un rapporto giuridico in grado di proteggere un patrimonio o di agevolarne il trasferimento post mortem. Ugualmente ai giorni nostri, la costituzione di un trust consente il raggiungimento di notevoli risultati pur se non dotato di autonoma personalità giuridica. Più esattamente l'atto di trust è un negozio giuridico che può essere istituito con atto tra vivi o testamento con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Il trust è particolarmente adatto a preservare un alto livello di riservatezza su ogni operazione con esso effettuata.
Un trust per ogni esigenza
Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.
Ogni situazione esige un tipo di trust. Le strutture di trust istituiti per diverse finalità possono quindi risultare sensibilmente diverse fra loro. Così come molto diverse possono essere le conseguenze, civili e tributarie, di ogni possibile assetto.
Le regole del trust
Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente (il soggetto che istituisce il Trust) nel quadro normativo di riferimento (Convenzione dell'Aja, leggi straniere sul trust, leggi italiane).
In Italia non esistono norme civilistiche sul trust. Ciò non impedisce di costituire trust nel nostro Paese. La Convenzione dell'Aja, infatti, consente l'ingresso dell'istituto del trust negli ordinamenti giuridici degli Stati aderenti, pur se carenti di specifiche norme in materia. Un trust "interno", cioè con soggetti e beni italiani, può fare riferimento espresso alla legge straniera sul trust che di volta in volta risulta più idonea, fra tante, alle finalità da raggiungere. La migliore opzione possibile presuppone la conoscenza di tutte le leggi estere in materia e la capacità di valutarne la compatibilità con il testo Convenzionale e con le norme imperative ed inderogabili dell'ordinamento italiano. Ciò premesso, il professionista redattore conserva ampi margini di manovra per l'inserimento di regole particolari rispondenti alle specificità dei vari casi. Di fondamentale importanza è la valutazione delle recenti norme tributarie italiane in materia di trust che spesso condizionano la valutazione e la scelta.
I soggetti del trust
I soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente tre: una è quella del disponente (o settlor o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata dall'amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili/immobili all'amministratore il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente. La terza è quella del beneficiario, espressa o implicita. Posizione eventuale è quella del guardiano (protector).
"Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, ad esempio, nel "trust autodichiarato" in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee), così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.). La coincidenza di più posizioni o ruoli in capo al medesimo soggetto rappresenta uno degli aspetti più delicati e problematici per la validità di un trust. Un maggior numero di ruoli e di soggetti per ciascun ruolo può invece realizzare un sistema di controlli sovrapposti o incrociati idonei a rendere un trust particolarmente sicuro e ricco di garanzie per chi in esso è portatore di interessi ed aspettative da tutelare. L'attività di amministrazione è non di rado assunta da società/compagnie/professionisti specializzati in gestioni patrimoniali in qualità di trustees. Le clausole del trust vincolano i soggetti di esso a comportamenti obbligati. Ciò vale principalmente per l'amministratore. Egli è responsabile personalmente per la cattiva gestione del trust e del relativo patrimonio. Il disponente può variamente graduare detta responsabilità in funzione del tipo di trust e degli eventuali legami di parentela.
Effetti del trust
Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all'amministratore, gestione vincolata e responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.
L'effetto principale di un trust valido è la separazione del patrimonio. I beni (di ogni genere: immobili, mobili, conti bancari, auto, imbarcazioni, ecc.) che costituiscono il patrimonio del trust godono di una protezione di legge (L.364/89 di ratifica della Convenzione internazionale) che determina l'impossibilità che essi vengano "attaccati" da terzi, ossia fatti oggetto di azioni giudiziarie da parte dei creditori dei soggetti del trust (disponente, amministratore, beneficiario, ecc.). Nello specifico, l'amministratore formalmente intestatario (ma sostanzialmente non proprietario) ha l'obbligo di tenere separati i beni del trust da quelli personali (con particolare riferimento ai beni mobili suscettibili di commistione) così da rendere in pratica realizzabile la protezione in argomento.