TRUST/2
Perchè ricorrere a leggi straniere per istituire un trust in Italia?
Il trust è un istituto giuridico che non appartiene alla tradizione giuridica italiana. Essendo tuttavia uno strumento utilissimo per raggiungere taluni risultati altrimenti inarrivabili, anche l'Italia si muove per dotarsi di una legge ad hoc. In attesa che ciò avvenga è possibile costituire in Italia trusts di diritto estero. A tal fine occorre richiamare norme di Stati stranieri che prevedono una normativa in materia e che hanno aderito, come l'Italia, alla Convenzione dell'Aja.
Quali sono i rischi?
Richiamare leggi straniere in Italia è perfettamente legale, in quanto previsto e regolamentato da norme nazionali. Con riferimento al trust occorre evidenziare come la recente applicazione di esso in Italia ha posto delle iniziali problematiche riguardanti l'inserimento dell'istituto nel sistema giuridico interno, superate molto positivamente dalla costante giurisprudenza e dalla normativa fiscale in materia.
Perchè l'utilizzo di leggi straniere è poco diffuso in Italia?
Le ragioni sono molteplici: la possibilità di fare ricorso a norme ultranazionali è una "conquista" recente, le professionalità sono ancora rare, i giuristi italiani non hanno generalmente familiarità con gli strumenti giuridici stranieri, concettualmente e strutturalmente diversi da quelli italiani.
Tuttavia l'aumento dell'offerta formativa post-universitaria e le norme italiane recentemente intervenute in materia (circolari Ag. Entr.) hanno fortemente accelerato il processo di diffusione, agevolato anche dalla favorevole giurisprudenza italiana.
Ricorrere a leggi ed istituti di diritto estero comporta la costituzione di società o l'apertura di conti correnti all'estero?
No. Il richiamo a norme ultranazionali non implica la necessità di costituire società/persone giuridiche all'estero, la localizzazione all'estero di beni o strumenti bancari, nè il riferimento a strutture gestionali estere.
Qual'è il trattamento fiscale riservato al trust in Italia? Ci sono vantaggi?
I rapporti giuridici nascenti dall'applicazione di norme straniere in Italia sono assoggettati al regime fiscale vigente in Italia. Recenti circolari ministeriali hanno espressamente puntualizzato gli aspetti tributari dei trust "italiani", a riprova della considerazione riservata a questa materia. I possibili vantaggi sono prevalentemente riconducibili all'ampia gamma di strutture giuridiche possibili. La recentissima giurisprudenza tributaria e lo stesso orientamento dell'amministrazione finanziaria rappresentano un ulteriore e consistente incentivo.
L'avvocato/notaio/commercialista mi ha sconsigliato soluzioni di diritto internazionale: perchè?
I giuristi in grado di operare in materia di diritto internazionale rappresentano al momento una nettissima minoranza. Il professionista non competente tende a ricondurre le istanze della clientela agli strumenti di consueta applicazione in Italia cosicché si verificano con certa frequenza casi di consulenti che immotivatamente sconsigliano il ricorso a strumenti di diritto internazionale. Il cliente che si vede così precluse prospettive ben più valide di quelle tradizionali, può personalmente verificare l'attendibilità dei suggerimenti del proprio consulente "di fiducia" consultando uno specialista in materia e confrontare le rispettive argomentazioni in riferimento a dati oggettivi (leggi, circolari, sentenze). Un primo riscontro sull'argomento è possibile sul web a partire dalla sezione documenti di questo sito.
Perchè ricorrere a leggi straniere per istituire un trust in Italia?
Il trust è un istituto giuridico che non appartiene alla tradizione giuridica italiana. Essendo tuttavia uno strumento utilissimo per raggiungere taluni risultati altrimenti inarrivabili, anche l'Italia si muove per dotarsi di una legge ad hoc. In attesa che ciò avvenga è possibile costituire in Italia trusts di diritto estero. A tal fine occorre richiamare norme di Stati stranieri che prevedono una normativa in materia e che hanno aderito, come l'Italia, alla Convenzione dell'Aja.
Quali sono i rischi?
Richiamare leggi straniere in Italia è perfettamente legale, in quanto previsto e regolamentato da norme nazionali. Con riferimento al trust occorre evidenziare come la recente applicazione di esso in Italia ha posto delle iniziali problematiche riguardanti l'inserimento dell'istituto nel sistema giuridico interno, superate molto positivamente dalla costante giurisprudenza e dalla normativa fiscale in materia.
Perchè l'utilizzo di leggi straniere è poco diffuso in Italia?
Le ragioni sono molteplici: la possibilità di fare ricorso a norme ultranazionali è una "conquista" recente, le professionalità sono ancora rare, i giuristi italiani non hanno generalmente familiarità con gli strumenti giuridici stranieri, concettualmente e strutturalmente diversi da quelli italiani.
Tuttavia l'aumento dell'offerta formativa post-universitaria e le norme italiane recentemente intervenute in materia (circolari Ag. Entr.) hanno fortemente accelerato il processo di diffusione, agevolato anche dalla favorevole giurisprudenza italiana.
Ricorrere a leggi ed istituti di diritto estero comporta la costituzione di società o l'apertura di conti correnti all'estero?
No. Il richiamo a norme ultranazionali non implica la necessità di costituire società/persone giuridiche all'estero, la localizzazione all'estero di beni o strumenti bancari, nè il riferimento a strutture gestionali estere.
Qual'è il trattamento fiscale riservato al trust in Italia? Ci sono vantaggi?
I rapporti giuridici nascenti dall'applicazione di norme straniere in Italia sono assoggettati al regime fiscale vigente in Italia. Recenti circolari ministeriali hanno espressamente puntualizzato gli aspetti tributari dei trust "italiani", a riprova della considerazione riservata a questa materia. I possibili vantaggi sono prevalentemente riconducibili all'ampia gamma di strutture giuridiche possibili. La recentissima giurisprudenza tributaria e lo stesso orientamento dell'amministrazione finanziaria rappresentano un ulteriore e consistente incentivo.
L'avvocato/notaio/commercialista mi ha sconsigliato soluzioni di diritto internazionale: perchè?
I giuristi in grado di operare in materia di diritto internazionale rappresentano al momento una nettissima minoranza. Il professionista non competente tende a ricondurre le istanze della clientela agli strumenti di consueta applicazione in Italia cosicché si verificano con certa frequenza casi di consulenti che immotivatamente sconsigliano il ricorso a strumenti di diritto internazionale. Il cliente che si vede così precluse prospettive ben più valide di quelle tradizionali, può personalmente verificare l'attendibilità dei suggerimenti del proprio consulente "di fiducia" consultando uno specialista in materia e confrontare le rispettive argomentazioni in riferimento a dati oggettivi (leggi, circolari, sentenze). Un primo riscontro sull'argomento è possibile sul web a partire dalla sezione documenti di questo sito.