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Arbitrato
Convenzione di New York del 1958

In tema di commercio internazionale il contenzioso è canalizzato in massima parte in procedure arbitrali, giudizi privati ad opera di arbitri la cui individuazione e nomina è riconducibile direttamente o indirettamente alle parti. Gli arbitri decidono con lodo al termine di un procedimento istruttorio in genere breve e semplificato. L'utilità di ricorrere ad un giudizio arbitrale piuttosto che ad un tribunale ordinario è dato da vari fattori, fra cui competenza specifica degli arbitri, velocità, riservatezza, economicità, terzietà della sede. Il lodo, analogamente alla sentenza, è un documento esecutivo che permette di agire anche coattivamente sulla parte in causa condannata nello Stato in cui ha sede. Ciò in virtù della Convenzione di New York del 1958, cui aderiscono di più di 130 Paesi nei quali il lodo, pur emesso in uno Stato terzo, a precise condizioni viene riconosciuto ed eseguito. 
Si aggiunga che tra i Paesi firmatari della Convenzione ve ne sono alcuni che non hanno stipulato con l'Italia trattati sul riconoscimento delle sentenze dei tribunali istituzionali ma riconoscono i lodi arbitrali italiani in quanto aderenti alla Convenzione di New York.
Destinatarie della devoluzione del contenzioso sono generalmente le Camere arbitrali internazionali (o con sezione internazionale) che ne gestiscono le procedure in forza di eccellente organizzazione e competenza in materia commerciale, così come è opportuno affidare la difesa degli interessi di parte ad un legale esperto in materia che, analogamente a quanto avviene in un tribunale, potrà presentare difese, prove, testimonianze, perizie, chiedere consulenze tecniche, ecc.





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